IMPANTO DI CONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA E TUTELA DEI LAVORATORI.
Un dipendente dell’istituto nazionale di fisica nucleare dell’Università Federico II di Napoli presentava reclamo all’Autorità evidenziando la presenza di numerose telecamere all’interno dell’Ateneo che effettuavano una ripresa continua di tutte le aree di passaggio interne dell’edificio, interferendo, a suo dire, con l’attività lavorativa del personale, in mancanza di qualsiasi accordo con le rappresentanze sindacali e senza cartelli informativi adeguati. A seguito di conseguente specifica richiesta del Garante l’Università evidenziava di aver attivato da qualche anno una quarantina di telecamere di videosorveglianza controllate dalla ditta che effettuava servizio di portierato, ma solo all’esito della segnalazione del dipendente si sarebbe potuto successivamente formalizzare un accordo sindacale ad hoc. La disciplina in materia di trattamento dei dati personali prevedeva che i soggetti pubblici potevano di regola, trattare dati personali se il trattamento era esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui era investito il titolare del trattamento. I soggetti pubblici in qualità di titolari del trattamento, potevano trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Tale impianto di controllo interferisce con i diritti dei lavoratori? Secondo l’autorità il datore di lavoro deve rispettare le norme nazionali, che includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro. Le disposizioni nazionali di settore che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il cartello che deve essere affisso in prossimità delle telecamere deve essere completo di tutti i riferimenti minimi previsti dalla nuova icona allegata alle linee guida europee n. 3/2019. Quindi oltre all’indicazione del titolare del trattamento andrà ben evidenziata la finalità dello stesso, l’esistenza dei diritti degli interessati unitamente alle informazioni più importanti dell’impianto. Nel caso del dipendente dell’Università di Napoli queste indicazioni erano carenti e pertanto anche questa violazione, unitamente all’interferenza con la tutela dei diritti dei lavoratori ha evidenziato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ateneo per aver trattato i dati personali dei lavoratori in assenza di idonei presupposti normativi e per non aver reso agli interessati le necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza.(Garante per la protezione dei dati personali – ordinanza n. 90/21 dell’11 marzo)
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