IL TERMINE DI DECADENZA PER LA DOMANDA DI INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONE ANTIPOLIO DECORRE DALLA CONOSCENZA DEL DANNO E DAL NESSO CAUSALE.
La Corte d’Appello di Potenza, rigettava l’istanza da parte di un lavoratore volta ad ottenere un indennizzo per decorso del termine quadriennale di decadenza in materia di vaccinazione antipolio non obbligatoria e comunque per la non riconducibilità a quest’ultima della patologia sofferta, essendo subentrata successivamente. Il lavoratore ricorreva in Cassazione poiché riteneva che la sentenza impugnata aveva trascurato che, all’esito di una pronuncia costituzionale del 1998, ai soggetti danneggiati da vaccinazione non obbligatoria antipolio competeva lo stesso trattamento previsto per gli emotrasfusi e gli assistiti obbligatoriamente vaccinati, con conseguente decorrenza del termine decadenziale dalla conoscenza del danno e del relativo nesso causale. Egli sottolineava che la conoscenza del danno e del nesso causale era intervenuta solo nel 2005 e che quindi il termine non era ancora decorso. Il ricorrente sosteneva inoltre che la sentenza fosse fondata sulle risultanze della cartella clinica del 1969 dalla quale emergeva il tardivo insorgere della patologia rispetto alla vaccinazione. La Cassazione sottolineava che anche in relazione alle domande di indennizzo proposte dai soggetti danneggiati da vaccinazione non obbligatoria antipolio, il termine di decadenza previsto dalla legge per richiedere la relativa prestazione decorre non dalla sola conoscenza della patologia, ma dalla conoscenza del danno e del relativo nesso eziologico.Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva valutato correttamente le prove raccolte ed aveva attribuito rilevanza alle risultanze della cartella clinica del 1969, considerata anche dal consulente tecnico d’ufficio nominato dalla stessa. Per questi motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 12036 del 6.5.2021)
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