TAMPONAMENTO A CATENA E PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA.
Un cittadino conveniva in giudizio una società assicurativa, avendo subito gravi lesioni dopo un sinistro nel quale l’auto che l’aveva urtato era fuggita senza prestare soccorso. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un concorso di colpa paritario. Di diversa opinione la Corte d’Appello che sottolineava che si era trattato di un tamponamento a catena e non era stata superata la presunzione di colpa concorrente. La Cassazione sosteneva che il conducente di un veicolo doveva essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precedeva, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione d’inosservanza della distanza di sicurezza; ne conseguiva che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento vi è la presunzione di colpa in eguale misura del tamponante e del tamponato, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponante l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. In questo caso la Corte d’Appella aveva accertato che il ciclomotore del ricorrente non fosse fermo, in una situazione di traffico con veicoli fermi in colonna ed aveva quindi ritenuto non superata la presunzione.La Corte rigettava quindi il ricorso.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 4304 del 18.2.2021)
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