ECCESSO DI VELOCITA’: FONDAMENTALI LE QUESTIONI RIGUARDO I CONTROLLI PERIODICI DELL’AUTOVELOX.
Il Tribunale di La Spezia rigettava l’appello avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva confermato l’ordinanza-ingiunzione emessa sulla base di un verbale di contestazione della violazione del codice della strada, rilevata a mezzo di autovelox. La pubblica amministrazione aveva dimostrato il corretto funzionamento dell’autovelox producendo la dichiarazione della società costruttrice circa la verifica e la taratura effettuate. Da tale documentazione non risultavano inoltre previsti interventi periodici di verifica. L’automobilista ricorreva in Cassazione, la sua difesa si concentrava principalmente sulla questione dell’idoneità della certificazione rilasciata dalla società costruttrice ai fini del requisito necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2015, il Collegio ricordava che il Ministero dei Trasporti, con la circolare del 26 giungo 2015 dunque prima ancora della citata pronuncia, richiedeva la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto presso un centro accreditato ACCREDIA, unico organismo nazionale autorizzato. Successivamente il ministero disponeva che le verifiche iniziali e periodiche di taratura dovessero essere eseguite da soggetti che operavano in conformità ai requisiti normativi.L’infrazione in questione veniva rilevata il 22 agosto del 2014 a due mesi di distanza dalla verifica da parte del costruttore ma non era chiaro se tale apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima dell’intervento della Consulta fosse prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura. Avrebbe dovuto inoltre chiarirsi se, in caso affermativo, la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme.Per questi motivi, la Corte cassava la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della domanda.(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 1608 DEL 26.1.2021)
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