LANCIA ESCREMENTI DI PICCIONE VERSO LA CASA DELLA VICINA: CONDANNATA.
Ad una donna in una provincia siciliana veniva contestata il reato di getto pericoloso di cose, concretizzatosi, secondo l’accusa, nell’aver trascinato degli escrementi di piccione lì presenti fino alla porta di casa della vicina, gettando acqua fuori dall’uscio della propria abitazione. Il Tribunale riteneva la donna colpevole e la sanzionavano con 100 euro di ammenda, essendo che aveva agito col chiaro intento di molestare la vicina di casa. Ricorsa in Cassazione la difesa sosteneva che la donna aveva gettato dell’acqua mentre gli escrementi presenti sulla strada erano stati trascinati davanti l’immobile della vicina di casa per effetto sia della naturale pendenza del manto stradale, sia della forza di trascinamento dell’acqua. Peraltro era impossibile ipotizzare il reato di getto pericoloso di cose, poiché, in questo caso, il getto d’acqua aveva interessato la pubblica via, e dunque una cosa, e non già una persona, cioè la vicina di casa. La linea difensiva non riusciva però a dissuadere la Cassazione dall’evidenza degli elementi probatori, la donna, infatti, non aveva negato di aver gettato l’acqua davanti al proprio uscio di casa né che vi fosse una naturale pendenza del manto stradale degradante verso l’abitazione della vicina e dalla sua condotta, ossia dal volontario gettito dell’acqua, era derivato lo spostamento degli escrementi dei piccioni, escrementi che la difesa non negava fossero inizialmente davanti la casa dell’imputata, fin davanti la porta di ingresso della vicina. Senza l’azione compiuta dalla donna gli escrementi di piccione sarebbero rimasti posizionati dove si trovavano originariamente, ben lontani dalla casa della vicina. Il gettito pericoloso non era costituito in questo caso dall’acqua, bensì dagli escrementi dei volatili trascinati dalla forza motrice dell’acqua e da una scopa – che alcuni testi avevano visto essere stata utilizzata dall’imputata per pulire lo spiazzo antistante la propria dimora, davanti al portone dell’abitazione della vicina. La condotta in esame, sebbene abbia interessato la pubblica via, e segnatamente la parte antistante la porta di ingresso della vicina, era destinata a recare nocumento, sotto forma quanto meno di molestia, per le persone che in quella abitazione risiedevano stabilmente.Il lancio degli escrementi davanti alla porta di ingresso di un’abitazione deve ritenersi volto a recare molestia o comunque a turbare le modalità del vivere quotidiano di chi davanti a quell’abitazione debba transitare, stante la sensazione di repulsione che la loro vista genera e comunque il fastidio che inequivocabilmente ad esso consegue. La Corte dichiarava inammissibile il ricorso e confermava la condanna.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7397 del 25.2.2021)
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