
SCUOLA PRIVATA E SPESE MEDICHE A PAGAMENTO: IL PADRE SEPARATO DOVRA’ RIMBORSARE LE SPESE ALLA MADRE.
Due genitori si separavano e si prevedeva a carico dell’uomo l’obbligo di versare alla moglie la somma di 440 euro per il mantenimento di due figli minori, oltre spese di iscrizione scolastiche e spese mediche nella misura del 50%. La donna si rivolgeva al Tribunale per ottenere il rimborso delle spese già sostenute per scuola e spese mediche. Il Giudice riconosceva la legittimità della sua richiesta ed emetteva un decreto ingiuntivo per obbligare l’uomo a versare oltre 7mila euro alla moglie. L’opposizione sollevata dall’uomo veniva però respinta sia in primo che in secondo grado. La Cassazione, infine, respingeva le obiezioni mosse dall’uomo e mirate a contestare la legittimità delle spese decise dalla madre dei minori. La difesa dell’uomo sosteneva che prima di ritenere fondato il diritto azionato dalla ex moglie, sarebbe stata necessaria da parte sua una prova della sussistenza delle condizioni che rendevano le spese di istruzione e assistenza medica privata rimborsabili per ragioni di necessità o urgenza, in difetto di preventiva concertazione tra i genitori. La Cassazione però precisava che il credito azionato si fondava su un provvedimento giurisdizionale che, pur potendo determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuiva al mantenimento dei figli, nella specie non subordinava l’obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario a requisiti particolari (ad esempio, di urgenza, necessità o non eccessiva onerosità della spesa). Non era configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non avesse tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Il Giudice era tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione della loro entità rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Nel caso di specie si era appurata l’effettività delle spese sostenute dalla donna, ed emergeva anche l’infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall’uomo, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, soprattutto tenendo conto delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazione dei figli, sia dell’agiato tenore di vita della famiglia. Non essendo dunque l’uomo, in concreto, estraneo alle decisioni prese dalla madre, la Corte rigettava il suo ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 5059 del 24.2.2021)
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