SENTENZA DEL GIORNO – 11/06/2021

da | Giu 11, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - GIUGNO 2021

SESSO CONSENZIENTE CON MINORENNE: IL VIDEO RUBATO E DISTRIBUITO E’ COMUNQUE PORNOGRAFIA MINORILE.

Tribunale e Corte d’Appello concordavano sulla legittimità della condanna per pornografia minorile di un uomo, con pena fissata in tre anni di reclusione e 12000 euro di multa.L’uomo aveva utilizzato una minore, all’epoca quindicenne, inducendola a compiere un rapporto orale nei suoi confronti e a farsi fotografare e riprendere mediante un telefono cellulare durante l’atto e di avere così prodotto materiale pornografico consistente nelle immagini e nel video di tale rapporto, materiale che veniva successivamente divulgato su diversi siti internet.In Cassazione le obiezioni difensive non contestavano né che l’uomo fosse stato l’autore del filmato che lo ritraeva insieme alla minore, né di avere divulgato tale filmato su siti pornografici, ma secondo l’uomo la minore era stata consenziente sia alla produzione che alla divulgazione del filmato. Ma questa tesi veniva smentita dai fatti, poiché si era accertato che la minore, all’epoca quindicenne, pur acconsentendo a un rapporto sessuale orale con l’uomo, maggiore in età di lei di undici anni, aveva espressamente negato il consenso alla ripresa del rapporto stesso, ciò che l’uomo comunque aveva fatto, minacciando la ragazza che, in caso contrario, avrebbe detto in giro che era una ‘ragazza facile’, sebbene, una volta terminato l’atto, egli avesse assicurato la minore che avrebbe tenuto il filmato solo per lui, nonostante ella gli avesse chiesto di cancellare il video ripreso in intimità.Indubbio, quindi, il dissenso manifestato dalla minore alla ripresa video dell’atto sessuale ma anche sulla sua opposizione alla divulgazione del video mediante pubblicazione in internet su siti pornografici.Essendo pacifica l’utilizzazione della ragazza, dovendo per ciò intendersi la trasformazione del minore da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere, condotta che rendeva invalido anche un eventuale consenso, era legittimo parlare di pornografia minorile. La Corte dunque dichiarava inammissibile il ricorso. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 10759 del 19.3.2021)

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