SENTENZA DEL GIORNO – 10/06/2021

da | Giu 10, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - GIUGNO 2021

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SANCISCE LA PARITA’ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E DONNE.

Diversi lavoratori ambosessi di una grande catena di negozi e centri di distribuzione, specializzata nella vendita al dettaglio, lamentavano che a parità di lavoro e di valore dello stesso non ricevevano un’uguale retribuzione e ritenevano la società come unica fonte del loro contratto di lavoro. Le condizioni di lavoro erano comuni ai negozi ed ai centri di distribuzione ed era prevista una retribuzione su base oraria. La società si costituiva in giudizio innanzi al Tribunale del lavoro inglese contestando gli addebiti. Il diritto alla pari retribuzione può essere fatto valere anche in controversie tra privati. Dalle norme europee si evince che la par condicio lavorativa si estende anche alla condizione di lavoro di pari valore e tale onere di parità di genere grava sul datore che sia una pubblica amministrazione o un privato.Laddove vi sia un contratto collettivo o anche tra datore e singolo dipendente deve essere rispettato il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per un lavoro identico o di pari valore. Il giudice è nelle condizioni ed ha tutti gli strumenti per evidenziare la contestata discriminazione, questa disparità di trattamento e per acclarare se i lavoratori ambosessi svolgano effettivamente uno stesso lavoro e/o di pari valore. La parità di trattamento tra uomo e donna è uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea, tanto che l’uguaglianza uomo e donna è sancita dagli artt. 3 TUE e 23 Carta di Nizza, oltre al fatto che l’art. 4 Carta Sociale del COE impone di riconoscere il diritto, dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza.Spetta al datore ristabilire detta uguaglianza che è venuta meno e spetterà al giudice, una volta acclarata la lamentata discriminazione, imporgli di rimediare alla stessa.(CGUE, II Sezione, sentenza 4.6.2021, causa C-624/19)

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