CADE DA UNA SCALA PRIVA DI ALCUNI PRESIDI DI SICUREZZA: NESSUN RISARCIMENTO.
Una donna cadeva mentre stava percorrendo una scala del palazzo municipale. La donna citava in giudizio il Comune calabrese, pretendendo un adeguato ristoro economico. In Tribunale la richiesta veniva ritenuta legittima. La Corte d’Appello invece escludeva la responsabilità del Comune poiché anche se la scala presentava gradini usurati, privi di nastri antisdrucciolo e il corrimano di appoggio era presente solo su un lato. Ciò nonostante, però, la scala non era connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. Ciò era sufficiente in Appello per escludere la responsabilità del Comune e per negare il risarcimento alla donna.La Cassazione confermava la visione della Corte d’Appello, i quali sostenevano che la scala non era connotata da una situazione di oggettivo pericolo e che, comunque, la donna non aveva fornito adeguata prova del nesso tra la cosa nella custodia del Comune e l’evento dannoso e non aveva dimostrato l’effettiva dinamica dell’incidente. Per quanto concerne in particolare la presunta pericolosità della scala, la Cassazione respingeva l’assunto secondo cui la eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta subita dalla donna.La Corte rigettava dunque il ricorso.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9872 del 15.4.2021)
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