SENTENZA DEL GIORNO – 01/06/2021

da | Giu 1, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - GIUGNO 2021

LO SCIOPERO DEI PILOTI NON E’ CIRCOSTANZA ECCEZIONALE: IL DANNO SUBITO DAL PASSEGGERO PER LA CANCELLAZIONE DEL VOLO DEVE ESSERE RISARCITO.

E’ la Corte di Giustizia Europea a darci la nozione di circostanze eccezionali, chiarendo che rientrano in questa categoria tutte quelle circostanze che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Qualora si verifichino, il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare la situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo interessato. Non si può pretendere che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione. Si tratta, dunque, di tutti quegli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, le quali devono essere valutate caso per caso.Nel caso di specie a causa di uno sciopero veniva cancellato un volo e uno dei passeggeri chiedeva di essere risarcito. Lo sciopero pur rappresentando un momento conflittuale dei rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro, di cui esso mira a paralizzare l’attività, resta nondimeno una delle possibili espressioni della negoziazione sociale e, pertanto, deve essere visto come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato, indipendentemente dalle specificità del mercato del lavoro coinvolto o della normativa nazionale applicabile per quanto riguarda l’attuazione di tale diritto fondamentale. Uno sciopero preceduto dal preavviso disposto dalla normativa nazionale applicabile, e di cui sia stato annunciato l’eventuale sconfinamento in settori che incidono sulle attività di un’impresa inizialmente non interessata da tale sciopero, non costituisce un evento anomalo e imprevedibile essendo espressione della negoziazione sociale e dei diritti sindacali dei dipendenti. Anche se lo sciopero rientra nella gestione, nella libertà d’impresa e nella tutela degli interessi economici (sia del datore che del passeggero), il vettore aveva il dovere di scongiurarlo ascoltando le rivendicazioni del personale, intavolando le trattative e cercando un compromesso etc. Essendo attività rientranti sotto il suo controllo nella fattispecie perciò il passeggero era indennizzabile. Allo stesso modo rientrerà tra le circostanze eccezionali quello sciopero che trae origine da rivendicazioni che solo i poteri pubblici possono soddisfare, sfuggendo, pertanto, al suo effettivo controllo.Nel caso di specie, non essendo dunque lo sciopero dei piloti una circostanza eccezionale, il danno subito dal passeggero deve essere risarcito. (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 23.3.2021, causa C-28/20)

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