OMESSO MANTENIMENTO PER I FIGLI: SI CONCRETIZZA IL REATO ANCHE SE I GENITORI NON ERANO SPOSATI.
Un uomo era responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, avendo omesso per otto mesi di corrispondere all’ex compagna l’assegno mensile, fissato in 600 euro dall’autorità giudiziaria civile, per il mantenimento dei loro figli minori, nonché di concorrere alle spese straordinarie. Il Tribunale lo condannava ma riqualificava il fatto, la decisione, però, veniva contestata dalla Procura della Repubblica, che col ricorso in Cassazione deduceva la violazione di legge, in relazione all’articolo 570-bis del Codice Penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), per avere il Tribunale, nel riqualificare il fatto contestato, erroneamente ritenuto che la fattispecie incriminatrice prevista da tale nuovo articolo non fosse applicabile all’uomo in quanto non coniugato con la madre dei due figli minori. La Cassazione concordava con la tesi sposata dalla Procura, ritenendo che il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’articolo 570-bis del Codice Penale, era configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 21 dell’1 marzo 2018, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’articolo 3 della legge numero 54 dell’8 febbraio 2006 e quella prevista dal predetto articolo 570-bis del Codice Penale.
Il reato di cui al menzionato articolo 3 è configurabile nel caso di omesso versamento da parte del genitore dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria civile per il mantenimento anche dei figli nati fuori dal matrimonio, e ciò non solo in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, ma anche alla luce delle specifiche modifiche introdotte di recente che avevano imposto che le norme della legge 54/2006 dovessero ritenersi applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli nati da genitori non coniugati. La circostanza che il nuovo articolo 570-bis del Codice Penale indichi espressamente come soggetto attiva del reato il coniuge, in quanto una lettura sistematica di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore.
La Corte dunque annullava la sentenza impugnata e rinviava alla corte d’appello per il giudizio.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 20721/2021 del 25.5.2021)
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