GLI SOSTITUISCONO LO SMARTPHONE MA E’ DI UN COLORE DIVERSO DA QUELLO DESIDERATO: E’ IL CLIENTE A DOVERSI ADATTARE.
Un avvocato acquistava uno smartphone per uso professionale, dopo poco però si accorgeva del suo malfunzionamento, il cellulare presentava, già al momento dell’acquisto, gravi difetti di trasmissione e ricezione della voce e per questo la società produttrice aveva provveduto alla sua sostituzione, ma il telefono consegnatogli dal centro assistenza era di colore grigio e non di colore bianco perla, da lui scelto al momento dell’acquisto, e a causa di questo dettaglio provvedeva nuovamente a restituire lo smartphone, chiedendone l’ulteriore sostituzione. Tale domanda veniva però ritenuta illogica dal venditore, e il cliente reagiva citando in giudizio direttamente la Motorola S.p.a., chiedendo la risoluzione del contratto, la conseguente restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. I giudici di primo e secondo grado ritenevano l’azione giudiziaria proposta dal compratore priva di fondamento, soprattutto perché era irrilevante la consegna di un telefono di colore diverso da quello precedentemente acquistato, trattandosi di uno strumento di lavoro e non di un bene voluttuario. Inoltre, il compratore aveva accettato la sostituzione con un telefono di diverso colore rispetto a quello da lui originariamente acquistato. La vicenda arrivava dinanzi la Corte di Cassazione la quale condivideva tale visione, la differenza di colore tra il cellulare comprato, rivelatosi difettoso, e quello ottenuto in sostituzione dall’azienda produttrice, si era correttamente tenuto conto dell’utilizzo dell’apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario. Ciò era sufficiente per escludere la disciplina del codice del consumo, trattandosi di acquisto ad uso professionale, bastava che il contratto fosse stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale. Doveva escludersi che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, potesse essere qualificato come prodotto difettoso, in quanto idoneo all’uso al quale era destinato. Non poteva dunque riconoscersi un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, tanto più che, in questo caso, il compratore aveva ritirato personalmente il nuovo apparecchio telefonico presso il ‘centro assistenza’, constatandone le caratteristiche ed il funzionamento, e aveva accettato un prodotto di suo gradimento, anche se di colore diverso.
La Corte rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 14106, del 24.5.2021
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