BAMBINA CADE NEL GIARDINO DELL’ALBERGO FERENDOSI: NESSUN RISARCIMENTO PER I GENITORI DISATTENTI.
Durante una vacanza estiva a Sharm El Sheikh, la figlia di 4 anni di due ospiti, inciampava sul ceppo di un alberello, all’interno di un prato, cadendo rovinosamente a terra e riportando una ferita alla gamba destra. Rientrati in Italia, i genitori ritenevano responsabili dell’accaduto la struttura alberghiera e l’agenzia di viaggi che aveva organizzato il viaggio, e chiedevano il risarcimento dei danni. Ma, Tribunale prima e Corte d’Appello poi, respingevano la domanda presentata dai due genitori. Ritenendo invece che la responsabilità della struttura alberghiera e, dunque, della agenzia turistica, per la disavventura vissuta dalla bambina e dalla sua famiglia, poiché doveva ritenersi naturale la presenza di un arbusto all’interno di una aiuola, da non considerarsi luogo su cui transitare e che, quindi, in questo caso avrebbe dovuto essere più stringente la sorveglianza da parte dei genitori sulla figlia di 4 anni, i quali invece hanno mostrato disattenzione.
Non soddisfatti i genitori ricorrevano in Cassazione, ribadendo la propria richiesta di risarcimento e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare non solo se la condotta della vittima fosse stata negligente, ma anche e soprattutto se detta condotta fosse prevedibile da parte dell’albergatore.
Questa obiezione viene respinta dai magistrati i quali, condividendo la visione tracciata in Appello, ritenendo evidente la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, caso fortuito rappresentato dalla condotta della bambina caduta nell’inciampo nonostante la sua piena prevedibilità in ragione del luogo ove esso era posto di per sé non deputato al transito, cioè di un’aiuola, e dalla condotta dei suoi genitori, tenuti ad una più stretta sorveglianza sulla figlia.
La Corte rigettava dunque il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8216 del 24.3.2021)
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