SENTENZA DEL GIORNO – 20/05/2021

da | Mag 20, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - MAGGIO 2021

LO STALKING A MEZZO FACEBOOK

Due amministratori di un piccolo Comune siciliano finiscono nel mirino di un uomo i cui post su Facebook andavano ben oltre la critica politica. L’uomo veniva condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per diffamazione e atti persecutori.

L’uomo ricorreva in Cassazione sostenendo che secondo un orientamento giurisprudenziale del 2016, escluderebbe la commissibilità di questo reato per mezzo di strumenti telematici. Da tale tesi difensiva i giudici della Corte prendono spunto per fare chiarezza: è vero che nel 2016 si era formato un indirizzo interpretativo secondo il quale la pubblicazione anche reiterata di articoli giornalistici a contenuto diffamatorio non integrava gli estremi del delitto di stalking. Alla stessa maniera nel 2020 si affermava che non valeva ad integrare il reato nemmeno la pubblicazione di post irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque. Questo per via dell’assenza del requisito della inevitabile invasività della sfera privata della vittima. Ma ciò non permette in ogni caso di giungere alla conclusione sperata dal ricorrente e cioè che lo strumento informatico in contraddizione con quanto prevede la lettera della legge, che invece considera l’uso del mezzo telematico come un’aggravante, non sarebbe nemmeno astrattamente idoneo a porre in essere una condotta persecutoria. Si è dunque precisato che non vi è mai stata un’aprioristica esclusione di Internet dal novero degli strumenti con i quali può commettersi il reato di stalking, al contrario sin dal 2010 si è sostenuto che l’invio alla persona offesa di sms, email o post sui social network valgono ad integrare il reato in questione; così come identica valenza possono assumere l’invio di foto o altro genere di messaggi dal contenuto denigratorio. Ecco che, in definitiva, non rileva tanto il mezzo attraverso il quale si pone in essere la condotta illecita, quanto la concreta modalità con la quale la prima si è manifestata. L’effetto è quello dell’effetto vessatorio sulla persona offesa, la quale deve quindi essere rimasta vittima di una vera e propria azione persecutoria posta in essere nei propri confronti. Nonostante il reato di stalking sia abituale a forma vincolata, quest’ultima in realtà è tale soltanto nel rispetto della sequenza fenomenica “molestia-minaccia – ansia-timore”, ma rimane pur sempre commissibile in tutti i modi nei quali una condotta petulante o minacciosa può concretizzarsi.

Pertanto rigettava il ricorso.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 19363 del 17.5.2021)

Il Blog

Il nostro blog viene aggiornato quotidianamente con le sentenze, emesse negli ultimi giorni, che di volta in volta risultano più interessanti per il pubblico non professionale. Mentre noi ci teniamo aggiornati, condividiamo con Voi il risultato dei nostri studi. Chiaramente questo blog non ha alcuna pretesa di risultare una banca dati, che sarebbe costituita da decine di migliaia di sentenze. Ogni causa ha una storia a sé, e cercare risposte tecniche su internet è sempre sbagliato. Qui troverete solo sentenze stimolanti, a volte curiose, ma per la soluzione di un quesito giuridico rivolgeteVi sempre ad un professionista.

Related Blogs

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *