
IL CONFINE TRA IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI NON AUTORIZZATI E LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE
Un imprenditore veniva condannato all’ammenda di euro 200 per aver installato all’interno della sua azienda impianti video utilizzabili per il controllo a distanza dei lavoratori, senza che ciò fosse oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con l’Ispettorato del Lavoro. L’uomo ricorreva in Cassazione per far valere violazione di legge, poiché gli impianti video costituivano strumenti a difesa del patrimonio aziendale, in quanto erano stati installati a seguito del verificarsi di mancanze di merce dal magazzino ed erano puntati esclusivamente verso la cassa e le scaffalature, per cui il reato non sarebbe stato configurabile, dato che i suddetti impianti non consentivano un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, e poi lamentava vizio di motivazione, anch’esso con riferimento alla configurabilità del reato, poiché il Giudice di merito aveva condannato l’imputato, nonostante dall’istruttoria dibattimentale fosse emerso che gli impianti video erano stati installati ai soli fini di tutela del patrimonio aziendale.
Secondo la Corte era da escludersi una interpretazione eccessivamente ampia dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che punisse l’utilizzo di impianti di sorveglianza non autorizzati dalle rappresentanze sindacali o dall’Ispettorato del Lavoro qualora tali impianti non comportassero controlli non occasionali sull’attività dei dipendenti o, comunque, dovessero restare sconosciuti a questi per poter accertare gravi condotte illecite. La norma non sembra essere applicabile ad impianti audiovisivi che possano comportare solo controlli occasionali, poiché l’accordo preventivo è richiesto qualora dall’installazione degli impianti possa derivare “anche” la possibilità di un controllo a distanza dei dipendenti, d’altra parte, però, richiede l’accordo anche qualora ricorrano esigenze di tutela del patrimonio aziendale; peraltro, sottolineava la Corte, la possibilità di ottenere un accordo con l’Ispettorato del Lavoro qualora esso non fosse stato raggiunto con le rappresentanze sindacali consente al datore di lavoro di tutelare le proprie ragioni senza, comunque, cagionare un’eccessiva interferenza sulla dignità e libertà delle prestazioni del lavoratore.
La Corte dunque annullava la sentenza impugnata, riscontrando lacune motivazionali, sia in relazione alla funzionalità di mera tutela del patrimonio aziendale dell’impianto di sorveglianza, sia alla sua idoneità ad un controllo non occasionale sull’attività dei lavoratori o comunque alla necessità che l’impianto stesso rimanesse sconosciuto ai dipendenti al fine di poter individuare condotte illecite degli stessi. Veniva dunque disposto il rinvio al Giudice di merito al fine dell’accertamento in merito alle predette questioni.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 3255 del 27.1.2021)
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