
IMMOTIVATA CANCELLAZIONE DEL PROFILO FACEBOOK: RISARCIMENTO PER LESIONE ALLA VITA DI RELAZIONE.
Un avvocato di Bologna da un giorno all’altro non trova più il suo profilo personale (operativo da 10 anni) su Facebook, cancellato unitamente alle due pagine ad esso collegate e riguardanti storia e antiquariato militari. Si rivolgeva dunque a Facebook per ottenere spiegazioni, ma non gli veniva assolutamente chiarita la ragione della cancellazione del profilo. L’unica cosa che gli veniva comunicata è l’impossibilità di ripristinare la pagina, essendo stati cancellati tutti i relativi dati.
Convinto si trattasse di una ritorsione, citava in giudizio la società proprietaria del social network chiedendo un risarcimento per i danni arrecatigli.
Per il Tribunale di Bologna la rimozione di contenutie la sospensione o cancellazione di account era prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione, dunque la rimozione di un profilo personale o di una pagina ad esso collegata, in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, e in carenza di qualsiasi informazione all’utente delle ragioni della rimozione, configurava un inadempimento del gestore e conseguente responsabilità contrattuale del social network. Per il Giudice bolognese era verosimile che la cancellazione del profilo su Facebook, con annessa distruzione di tutti i relativi dati sia stata frutto di ritorsione, essendosi verificata subito dopo l’assunzione, nella sua attività di avvocato, di un mandato difensionale proprio contro Facebook, conferitogli da un altro utente escluso dal social. Il diritto di svolgere la propria vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero configurano diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. E poiché l’utente ha allegato un utilizzo assai intenso del profilo e delle pagine mentre la società ha comunicato l’impossibilità di ripristinare l’account, con perdita dunque per sempre di tutti i contatti, dei messaggi e dei documenti ivi conservati, appare equo, spiega il giudice, stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dalla persona in 10000 euro per il profilo personale, che involge più direttamente tratti direttamente connessi con diritti personali, e 2000 euro per ognuna delle due pagine che, pur essendo anch’esse espressione della sua vita di relazione, appaiono connesse a interessi di natura più squisitamente hobbistica. In più, la condotta processuale della società, operante in un contesto internazionale, si era caratterizzata per il manifesto proposito di sottrarre il proprio comportamento e le proprie scelte negoziali alla valutazione e al controllo dell’autorità giudiziaria nazionale. Trattandosi praticamente di una strategia difensiva in evidente malafede.
Facebook veniva dunque condannato a pagare 12000 euro per la condotta processuale e 14000 totali di risarcimento danni.
(Tribunale di Bologna, sez. II Civile, ordinanza del 10.3.2021
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