BAMBINO VITTIMA DI BULLISMO: SCUOLA CONDANNATA PER OMESSA VIGILANZA.
Un genitore citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio figlio minore, vittima di atti di bullismo consumati durante l’orario scolastico, nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, e che avevano visto come autore un altro allievo del medesimo istituto. Secondo il genitore, i docenti oltre a non aver vigilato, non avevano neppure avvisato i genitori, con sollecitudine, di quanto occorso, inoltre il personale scolastico aveva preso coscienza della vicenda dopo ben 45 minuti dalla fine della ricreazione, e cioè quando l’insegnante, non vedendo rientrare in classe il minore, lo aveva cercato, fino a rintracciarlo, fisicamente segnato da ecchimosi e graffi. Dalle prove utilizzate nell’ambito della ricostruzione dei fatti, è emerso che dell’episodio si era venuti a conoscenza solo nel momento in cui una docente, avvisata da altri bambini che la vittima si trovava in bagno e perdeva sangue, riportava il bimbo nella sua classe, e che nessuno aveva avvisato, nell’immediatezza, i genitori dell’allievo, nonostante presentasse evidenti e visibili lesioni al viso. Incombeva quindi all’amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito posto in essere dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità si poteva liberare soltanto se provava di non aver potuto impedire il fatto. Sulla scuola ricadeva la prova del fatto impeditivo, e cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, da allegare e provare in relazione al caso concreto. L’amministrazione scolastica non forniva però la prova liberatoria: l’alunno era stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni senza che l’insegnante provvedesse ad accompagnarlo o si premurasse di verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante), ragion per cui il Tribunale, in difetto di prova contraria, riteneva che il comportamento omissivo del convenuto avesse causato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali, dalla consulenza si stimava un danno di € 4.400,00, per spese odontoiatriche che il bambino aveva già sostenuto, e avrebbe sostenuto in futuro, per le terapie e cure occasionati dalla lesione degli incisivi inferiori. Per il danno non patrimoniale il Tribunale, valutato il turbamento d’animo e della vergogna di farsi vedere dall’insegnante e dagli amici di classe nella particolare condizione di “sconfitto ed umiliato” dalla disputa avuta con altro coetaneo (comprovato dal fatto che il bimbo è rimasto nascosto in bagno per 45 minuti), ha condannato il MIUR al pagamento in favore dei genitori della complessiva somma di € 6.697,25 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma dalla domanda al soddisfo.
(Tribunale di Potenza, sez. Civile, sentenza n. 380 del 12.4.2021)
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