L’UTENTE CONTESTA ALCUNE FATTURE ESAGERATE: DEVE DIMOSTRARE IL MALFUNZIONAMENTO DEL CONTATORE.
Un condominio di Palermo si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di fornitura idrica per il pagamento di alcune fatture riferite ad un primo contatore idrico che, avendo registrato consumi anomali in quanto molto elevati, era stato nel frattempo distaccato e sostituito da una nuova fornitura. Il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, decisione confermata anche in Appello. Non concorde, però, il Condominio ricorreva in Cassazione. La Corte ricordava che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, in virtù del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone apposita verifica e dimostrare dunque l’entità effettiva dei consumi. Il gestore, d’altro canto, ha l’onere di provare che lo strumento sia perfettamente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi sia imputabile a terzi, oltre che tale impiego abusivo non sia stato agevolate da sue condotte negligenti. Dunque, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Avendo il Tribunale correttamente applicato tali principi, il Condominio avrebbe dovuto contestare le fatture e il malfunzionamento del contatore richiedendo apposita verifica, solo a quel punto il fornitore avrebbe dovuto dimostrare il contrario. Non risulta dunque alcuna inversione dell’onere della prova.
La Corte rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 836/21, 19.1.2021)
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