
TELEMARKETING AGGRESSIVO, DIRECT MARKETING, DIRITTO ALL’OBLIO E DIRITTO DI CRONACA: IL COMUNICATO DEL GARANTE PRIVACY.
Il Garante Privacy ha sanzionato tre call center per telemarketing aggressivo, a causa del disturbo recato a decine di migliaia di utenti. Dall’attività istruttoria emergeva che tali call center avessero chiamato numerose persone non incluse nelle liste ufficiali fornite dal committente, utilizzando delle cosiddette utenze “fuori lista”. Tali recapiti erano spesso riferibili a utenti che non avevano fornito un libero e specifico consenso a essere contattati per promozioni commerciali o si erano appositamente iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. L’Autorità rilevava quindi la violazione del principio di “privacy by design”, ossia la mancanza di un adeguato governo del trattamento dei dati necessario per garantire il rispetto dei diritti degli interessati, da parte dei suddetti call center, ha vietato l’ulteriore utilizzo dei dati trattati illecitamente ed ha prescritto il rispetto della volontà degli utenti di non essere più disturbati.
Il Garante ha anche sanzionato una società per non aver rispettato il diritto di opposizione degli utenti, cioè per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere email promozionali e le ha ingiunto di adottare le misure organizzative necessarie per fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing. Il diritto degli utenti di opporsi all’uso dei dati a fini di direct marketing va rispettato.
Il Garante sottolineava inoltre che non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano, ma sanzionava un editore per non aver risposto alla richiesta di un cittadino che chiedeva di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale online. Il reclamante riteneva che l’articolo, inerente una vicenda giudiziaria risalente al 1998, gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, poiché estinta per prescrizione, e l’editore non aveva dato riscontro alla sua richiesta per l’esercizio dei diritti. L’Autorità ha però ritenuto infondata la richiesta di cancellazione da parte dell’uomo ed ha ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito comunque risposta all’interessato. Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, l’Autorità ha sottolineato che si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca. In ogni caso il giornalista deve evitare di riportare informazioni pregiudizievoli lesivi della riservatezza altrui.
(Garante Privacy – Newsletter del 27 aprile 2021, n. 476)
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