DANNI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA: NESSUNA RESPONSABILITÀ DELLA CASA FARMACEUTICA
Una donna conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera e la casa farmaceutica per ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale derivanti dalla sperimentazione di un farmaco.
Il Tribunale accoglieva la domanda della donna e condannava, in solido, l’azienda ospedaliera e la casa farmaceutica, che proponevano appello.
Anche in Appello veniva confermata la condanna e la casa farmaceutica ricorreva in Cassazione chiedendo che venisse dichiarata l’assenza di responsabilità da contatto sociale.
La Corte accoglieva la domanda della ricorrente, stante l’impossibilità di fondare la stessa sul contatto sociale, dato che la donna si era relazionata solo con i sanitari dell’Azienda Ospedaliera. Secondo l’interpretazione dei giudici, la casa farmaceutica che promuova la sperimentazione di un farmaco risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui la sperimentazione clinica è eseguita, solo quando questi derivino da un errore dei medici sperimentatori e solo quando, sulla base dell’accordo di sperimentazione, risulti che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica. In assenza di tali accordi, l’unica responsabilità eventualmente addebitabile alla casa farmaceutica sarebbe quella extracontrattuale.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della casa farmaceutica.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10348 del 20.4.2021)
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