BORSA RUBATA NEL RISTORANTE DELL’ALBERGO: RESPONSABILE IL TITOLARE.
Una donna, mentre faceva colazione nell’albergo milanese dove alloggiava insieme al suo compagno si accorgeva che le era stata rubata la borsa contenente soldi, il cellulare e una macchina fotografica. All’indomani dell’accaduto la coppi, adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento del danno, i giudici però respingevano la domanda. La Corte d’Appello invece riteneva la struttura alberghiera responsabile per il danno subito dai due turisti e la condannavano a versare un risarcimento del valore di 3500 euro. Risultava inutile il tentativo dell’albergatore di citare in giudizio l’assicurazione, dato che la stessa copriva solo i furti di valori custoditi in cassaforte, cassetta o armadio di sicurezza.
La struttura alberghiera ricorreva, quindi, in Cassazione e denunciava il concorso di colpa del cliente nel non aver prestato attenzione alla propria borsa, la mancanza di prove circa il contenuto della stessa, nonché l’illogicità dell’esclusione della copertura assicurativa.
Tuttavia, i Giudici della Suprema Corte non ritenevano vi fosse concorso di colpa da parte della donna e ritenevano che fosse corretta la liquidazione equitativa del danno, realizzata facendo uso dell’esperienza comune e tenendo conto del comprovato prelievo di circa 6500 euro che la donna aveva fatto 10 giorni prima dell’accaduto. Secondo la Corte, inoltre, proprio i beni sottratti alla donna erano utili a liberare l’assicurazione, poiché il risarcimento del danno era stato quantificato soprattutto sulla base della presenza di denaro contante e, solo in minima parte, sulla base degli altri oggetti presenti all’interno della borsa.
Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso e confermava la responsabilità dell’albergatore.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 11193 del 28.4.2021)
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