DONNA CADE DALLA SCALINATA DEL COMUNE USURATA: NESSUN RISARCIMENTO.
In Calabria, una donna cadeva mentre percorreva una scala del palazzo municipale. La donna citava in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento del danno.
In primo grado veniva accolta la richiesta della donna, mentre in secondo grado veniva esclusa la responsabilità del Comune.
Per la Corte d’Appello, nonostante la scala presentasse gradini usurati e il corrimano fosse presente solo su un lato, non vi era una situazione di oggettivo pericolo tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile.
La donna ricorreva in Cassazione e sottolineava nuovamente l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge, nonché l’usura dei gradini e l’assenza di nastri antisdrucciolo.
Tuttavia, i Giudici del terzo grado confermavano la valutazione realizzata in Appello e ribadivano che la scala non fosse connotata da una situazione di oggettivo pericolo e che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova in merito al nesso di causalità tra l’usura delle scale del Comune e l’evento dannoso.
Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9872 del 15.4.2021)
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