DONNA IN POSSESSO DI SPRAY URTICANTE: E’ PORTO ABUSIVO D’ARMI.
Una donna veniva condannata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello a sette mesi di arresto per porto abusivo d’armi, a seguito del ritrovamento di un coltello con lama pieghevole senza dispositivo di blocco e di uno spray urticante all’interno della propria auto.
La donna ricorreva in Cassazione e lamentava che la pronuncia di condanna fosse priva di un percorso argomentativo che dimostrasse l’esistenza degli elementi costitutivi del reato.
I Giudici accoglievano il ricorso nella parte in cui la donna contestava l’errata configurazione del reato e precisavano che la detenzione di bombolette spray urticanti, e di strumenti di autodifesa in generale, fosse riconducibile alla fattispecie di porto abusivo d’armi solo quando tali strumenti violassero le caratteristiche delineate dall’art. 1 d.m. 12 maggio 2011 n. 103, il quale individua le condizioni in presenza delle quali è possibile sanzionare chi detenga strumenti di autodifesa.
Nel caso di specie, affinché si perfezionasse la fattispecie di porto d’armi abusivo, la bomboletta allo spray urticante avrebbe dovuto contenere “oleoresin capsicum”.
In assenza dei presupposti appena descritti, la Cassazione annullava la sentenza impugnata e rinviava al giudice di merito.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 15083 del 21.4.2021)
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