IMPIEGATO A CASA IN MALATTIA ALLENA UNA SQUADRA DI CALCIO: LICENZIATO.
Un uomo, in seguito ad un’operazione all’anca, chiedeva dei giorni di malattia nei quali gli era stato prescritto di svolgere una leggera attività fisica. Il lavoratore però iniziava ad allenare una squadra dilettantistica e l’azienda, appresi i fatti, procedeva con il licenziamento disciplinare.
In Appello, i Giudici sottolineavano l’interruzione del vincolo fiduciario causata dal comportamento del lavoratore, il quale svolgendo un’attività impegnativa durante il congedo di malattia si era esposto ad un aggravamento delle proprie condizioni portando ad un rallentamento della guarigione.
In realtà, la documentazione medica prescriveva all’uomo di svolgere una moderata attività fisica e per lo più in presenza di un fisioterapista. Il dipendente, invece, partecipava ad incontri calcistici e allenava i ragazzi della squadra mostrando in prima persona le tecniche di gioco da effettuare.
Tale attività era sicuramente più faticosa rispetto al lavoro da impiegato svolto dall’uomo, che attenendosi alle prescrizioni mediche, avrebbe potuto riprendere a lavorare molto prima del richiamo disciplinare, evitando così anche il conseguente licenziamento.
L’uomo ricorreva in Cassazione e, per perorare la sua tesi, dichiarava che l’attività sportiva fosse necessaria alla riabilitazione post intervento. Le affermazioni però non trovavano accoglimento da parte dei Giudici, i quali ritenevano indiscutibile il licenziamento del dipendente.
Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 8443 del 25.3.2021)
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