
Sì AL RISARCIMENTO DEL DANNO AI FIGLI ADOTTIVI ABBANDONATI DAL PADRE DOPO LA SEPARAZIONE DALLA MOGLIE.
Una coppia si separava e la responsabilità della crisi coniugale veniva addebitata al padre, il quale sia in primo grado che in Appello veniva condannato al mantenimento dei due figli adottivi della coppia e al versamento del contributo di 1500 euro in favore della moglie.
I Giudici, però, oltre ad addebitare la separazione all’uomo sancivano in capo a quest’ultimo l’obbligo di versare 40 mila euro a entrambi i figli adottivi a titolo di ristoro per i danni subiti.
I Giudici dell’Appello chiarivano che il risarcimento avesse natura non patrimoniale e fosse la conseguenza del fatto che per i minori, adottati dai coniugi in tenera età, la separazione ha riacutizzato il trauma dell’abbandono, determinando una profonda sofferenza psichica e ponendo a grave rischio l’equilibrio futuro. Secondo i Giudici, le modalità traumatiche della rottura, il trasferimento del padre in un’altra città e la nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo familiare avevano determinato un senso di abbandono nei figli adottivi, accentuato dal già presente trauma causato dall’abbandono originario.
L’uomo ricorreva in Cassazione, ma i Giudici confermavano il mantenimento in favore della donna, alla luce della sua incapacità lavorativa e del fatto che la professione svolta dalla stessa, prima della separazione, fosse strettamente collegata al lavoro del marito. La donna, inoltre, doveva occuparsi sia dei due figli sia della madre. Con riferimento al risarcimento del danno in favore dei figli adottivi, l’uomo dichiarava di essere sempre stato un padre presente e anzi, descriveva la moglie come un ostacolo al suo rapporto con i figli. L’uomo affermava anche che il danno non fosse stato scientificamente provato, ma i Giudici ribattevano che già in Appello fosse stata accertata la lesione ai minori, alla luce del loro particolare passato caratterizzato dall’adozione in tenera età. Il susseguirsi di tali avvenimenti aveva riacutizzato il loro trauma da abbandono riportando alla luce il dolore di aver vissuto in orfanotrofio e mettendo, così, a rischio il loro futuro equilibrato sviluppo.
Per la Cassazione, l’uomo non ha tenuto conto della situazione di fragilità dei figli e della precarietà del loro equilibrio emotivo risultando quindi responsabile della sensazione di abbandono provata dagli stessi.
Per questi motivi la Corte rigettava il ricorso, confermando il diritto dei figli al risarcimento del danno.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 9188 del 2.4.2021)
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