
SI AL RISARCIMENTO PER L’AVVOCATO A CAUSA DI MALFUNZIONAMENTI DELLA LINEA TELEFONICA NELLO STUDIO.
Un avvocato chiedeva il risarcimento del danno per i ritardi nell’attivazione della linea telefonica dichiarando che questi ultimi gli avessero causato dei problemi nella gestione del lavoro.
In primo grado i Giudici condannavano l’azienda di telecomunicazioni ad un risarcimento del danno pari a 10 mila euro, che veniva ridimensionato in secondo grado e quantificato in soli 3 mila euro, nonostante non si negasse la responsabilità in capo alla società.
La diminuzione del risarcimento del danno riconosciuto all’avvocato era dovuta alla mancanza di prove circa i danni che lo stesso dichiarava di aver subito. L’avvocato ricorreva, quindi, in Cassazione e dichiarava che la responsabilità in capo all’azienda era indubbia e che la riquantificazione del danno operata dai Giudici in Appello fosse errata soprattutto alla luce dei 10 mila euro stabiliti in primo grado.
Tuttavia, per la Cassazione era decisiva l’assenza di indici rilevatori delle gravi difficoltà di gestione del lavoro e dei rapporti con i clienti e con gli altri studi dichiarate dal ricorrente. Impossibile anche riconoscere il risarcimento del danno per la perdita di chance poiché l’avvocato non aveva dimostrato l’esistenza di un ipotetico guadagno impedito dalla condotta illecita dell’azienda.
Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 1105 del 21.1.2021)
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