STRAPPA I DOCUMENTI DALLE MANI DEI POLIZIOTTI INTENTI A FARGLI LA MULTA: CONDANNATO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.
Un automobilista ritenendo di aver subito un’ingiustizia, strappava i documenti dalle mani degli agenti intenti nella redazione del verbale di contravvenzione. L’uomo finiva sotto processo e veniva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia in primo grado sia in Appello a quattro mesi di reclusione, poi convertiti dai Giudici in 30 mila euro di multa.
L’uomo ricorreva in Cassazione e contestava la ricostruzione della faccenda operata dai Giudici, ritenendo che l’azione di riprendere i documenti dalle mani dell’agente non potesse rappresentare una condotta violenta, ma al massimo un atto di mera disubbidienza (penalmente irrilevante) e che gli insulti che lo stesso aveva pronunciato nei confronti delle forze dell’ordine non potevano essere qualificati come minacce, ma come semplici ingiurie.
L’uomo dichiarava, inoltre, che il suo comportamento non era teso ad impedire l’atto della pubblica autorità, ma era il risultato della percezione di un’ingiustizia ai danni dello stesso, poi confermata da una successiva sentenza che aveva smentito la manovra contestata dagli agenti.
I Giudici della Cassazione, però, non condividevano la tesi dell’automobilista e ricordavano che era stato accertato che lo stesso avesse fatto inversione e fosse andato contromano violando il Codice della Strada. Secondo la ricostruzione dei Giudici, quindi, l’uomo oltre a porre in essere una condotta pericolosa aveva impedito, anche fisicamente, la compilazione del verbale e non si era risparmiato dal lanciare frasi intimidatorie agli agenti. Tale agitazione era desumibile anche dal fatto che lo stesso fosse stato ammanettato per via ai suoi comportamenti aggressivi e minacciosi.
A detta dei Giudici, quindi, l’uomo non era riuscito a dimostrare l’arbitrarietà della multa che gli era stata comminata, ma anzi si era dimostrato che la stessa fosse solo imprecisa, dato che l’automobilista non si trovava in autostrada, ma in un tratto di strada normale.
Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso e confermava la pena detentiva in regime di sospensione condizionale.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 12803 del 2.4.2021)
0 commenti