MINORENNE FUORI DAL LOCALE CON COCKTAIL ALCOLICO IN MANO: IL TITOLARE DEL BAR NON PUÒ ESSERE CONDANNATO SENZA UNA RICOSTRUZIONE ADEGUATA DEI FATTI.
Un controllo effettuato dalle forze dell’ordine all’uscita di un locale siciliano riportava la presenza di una minore con in mano un cocktail alcolico. Il titolare del locale veniva condannato per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e ricorreva in Cassazione per contestare la fondatezza della condanna. L’uomo, infatti, sosteneva che mancasse la dimostrazione dell’effettiva attività di somministrazione della bevanda alla minorenne da parte dei dipendenti del locale. La Cassazione, alla luce dei fatti, riteneva necessario un approfondimento della questione e una nuova decisione del Giudice di Pace.
Prima di rimettere la questione al Giudice di Pace, i Giudici della Cassazione precisavano, inoltre, che il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori si può concretizzare nella condotta del titolare che somministri bevande alcoliche ad un minore di 16 anni e che per somministrazione si deve intendere il concetto di erogazione e, alla luce della natura del reato in questione, era necessaria anche la prova diretta dell’acquisto da parte della ragazzina delle bevande alcoliche nel locale oggetto di indagine.
Non vi è responsabilità del titolare del bar se il cliente minorenne preleva direttamente la bevanda dal frigo bar, dato che il minore può consumare la bevanda ancora prima di pagarla senza che il gestore del locale abbia prestato alcun consenso.
Secondo la Cassazione, quindi, perché si perfezioni il reato di somministrazione è necessaria la dimostrazione dell’effettiva vendita di bevande alcoliche soggetti minori di 16 anni, attraverso una ricostruzione puntuale della vicenda.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 12058 del 30.3.2021)
0 commenti