Sì AL RISARCIMENTO IN FAVORE DEL FIGLIO AFFETTO DA DISTURBO BIPOLARE CAUSATO DALLA DENEGATA PATERNITÀ.
Un uomo conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Teramo il padre ritenendo l’esistenza di un nesso di causalità tra il suo disturbo bipolare e la negata paternità. Per questo motivo, l’uomo chiedeva che venisse dichiarata la paternità naturale e che i Giudici riconoscessero in suo favore un assegno mensile per il mantenimento, nonché il risarcimento dei danni subiti dallo stesso. Il Tribunale accoglieva le domande del figlio e dichiarava la paternità del padre, condannandolo a versare 750 euro a titolo di assegno mensile e 50 mila euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale subito dal figlio. Il padre proponeva appello avverso la sentenza e la Corte dell’Aquila sanciva il diritto del figlio a vedersi corrisposto un assegno pari a 1000 euro mensili e confermava la condanna al risarcimento del danno, seppur in misura inferiore, ritenendo inesistente il nesso di causalità tra la denegata paternità e il disturbo del figlio. Quest’ultimo, non concorde, ricorreva in Cassazione chiedendo il riconoscimento del danno patrimoniale, ritendendo il padre colpevole di non aver agito nel suo interesse, non fornendogli il necessario apporto finanziario e non avendo collaborato ad inserirlo nel settore dove lo stesso lavorava.
La Cassazione condivideva le ragioni del figlio ritenendo l’esistenza di un errore nella negazione dell’esistenza di un danno patrimoniale sulla base dell’esclusione del nesso di causalità tra la malattia del figlio e la condotta del padre, invece di concentrarsi sul presupposto invocato dal ricorrente, vale a dire il mancato ausilio del padre nell’inserimento lavorativo del figlio.
Alla luce dell’assenza di corrispondenza fra il fatto costitutivo della domanda e la pronuncia, la Cassazione accoglieva il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9255 del 6.4.2021)
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