NUOVA VITA AL DOVERE DI REINTEGRAZIONE A SEGUITO DI LICENZIAMENTO ECONOMICO.
Con riferimento all’art. 3 Cost., la Corte Costituzionale dichiarava fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla c.d. Legge Fornero (n. 92/2012). Tale modifica prevede la facoltà e non il dovere del Giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo. Secondo la Corte Costituzionale, la disparità di trattamento tra il licenziamento economico (che ricade nella discrezionalità del giudice) e quello per giusta causa (per il quale è previsto invece l’obbligo di reintegra) è da considerarsi assolutamente irragionevole.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte Costituzionale nel suo comunicato stampa sottolineava l’obbligo di reintegra a fronte di licenziamento economico per fatto manifestamente inesistente.
(Comunicato stampa del 24 febbraio 2021)
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