IL DIFETTO NELLA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA MEDICA NON PUÒ DANNEGGIARE IL PAZIENTE.
Una coppia di genitori adivano il Tribunale di Napoli affinché condannasse la ASL, un medico e un’ostetrica al risarcimento del danno derivante dalle lesioni gravissime (tetraparesi spastica) riportate dal bambino al momento della nascita. La coppia riteneva che l’équipe medica avesse optato per l’estrazione del nascituro mediante ventosa, nonostante l’esistenza di una chiara difficoltà a partorire della donna e senza aver prima vagliato alternative meno rischiose. Il Tribunale dichiarava la responsabilità dell’ASL e del medico e li condannava in via solidale al risarcimento dei danni. I due proponevano appello avverso la sentenza, ma la Corte di Appello di Napoli riteneva che né la ASL né il personale medico avessero fornito la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c., vale a dire la dimostrazione che l’esito peggiorativo o infausto del parto fosse stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile. Per questi motivi confermava la condanna al risarcimento dei danni a favore dei genitori. Il medico e la ASL proponevano ricorso in Cassazione. La Corte ricordava che in materia di responsabilità sanitaria, è onere del creditore della prestazione sanitaria provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento o l’insorgenza della situazione patologica e la condotta del sanitario; a quest’ultimo, invece, spetta dimostrare la causa imprevedibile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione. I Giudici rilevavano come in appello fosse stata rilevante la mancanza di indicazione degli interventi effettuati nella fase finale del parto, portandoli a ritenere provato il collegamento causale tra la condotta dell’équipe medica e il danno. Ad aggravare il quadro generale era anche la testimonianza di una persona presente in sala parto circa la mancanza di adeguata sorveglianza da parte del medico nei confronti della donna. La Cassazione, quindi, confermava quanto ritenuto dalla Corte d’Appello e dichiarava insufficiente ai fini dell’esclusione della responsabilità del medico il mero accertamento di una complicanza, ritenendo necessaria, invece, la dimostrazione del carattere dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità del danno, nonché dell’adeguatezza della condotta posta in essere dal medico.
Per queste motivazioni, la Cassazione rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 4424 del 18.2.2021)
0 commenti