IMPEDISCE ALLA MADRE DI VEDERE I FAMILIARI: CONDANNATO IL FIGLIO PER VIOLENZA PRIVATA.
Dopo essere tornato a vivere con la madre in Sicilia, la costringeva a interrompere i rapporti con la figlia, la sorella e le sue più strette amiche utilizzando atteggiamenti prevaricatori e addirittura impedendogli di entrare in casa. I giudici di merito lo condannavano per il reato di violenza privata, ma il figlio contestava che la madre fosse stata obbligata e dichiarava che era stata quest’ultima a decidere autonomamente di isolarsi. Il figlio, inoltre, sottolineava che, anche alla luce degli accertamenti effettuati dal consulente di parte, la madre fosse nel pieno delle sue capacità mentali e che avrebbe potuto decidere da sola delle sue relazioni interpersonali.
La Cassazione rigettava il ricorso dell’uomo e riteneva che la sua condotta configurasse pienamente il reato di violenza privata, poiché causa di una rilevante compressione della libertà di azione e della capacità di autodeterminazione della madre.
Con riferimento al reato in commento, i giudici, nel confermare la condanna dell’uomo ricordavano che l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa.
( Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 3203 del 26.1.2021)
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