CONDUCENTE NON SI FERMA DOPO L’INCIDENTE STRADALE POI VA ALLA POLIZIA: CONDANNATO.
Un uomo causava un incidente stradale nel quale rimaneva ferita una persona. Subito l’automobilista non si fermava per prestare soccorso al ferito, ma poco dopo si presentava in caserma per facilitare la propria identificazione e ricostruire le dinamiche dell’incidente. Nonostante ciò, l’uomo veniva condannato a 9 mesi di reclusione e alla sospensione della patente per un periodo pari a 19 mesi.
Il conducente ricorreva in Cassazione e poneva l’attenzione sulla sua condotta dopo l’incidente, sottolineando che recandosi al comando di polizia aveva reso più facile la sua identificazione e la ricostruzione dell’accaduto. La Cassazione, però, respingeva la versione offerta dall’uomo sulla base delle norme contenute nel Codice della Strada e, nello specifico, in quella che prevede che l’utente, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
La Cassazione evidenziava che l’atto di non fermarsi dopo un incidente ed esimersi dal prestare aiuto a chi vi sia coinvolto perfeziona una condotta definibile come reato istantaneo di pericolo, la cui consumazione non può essere cancellata da una condotta successiva, seppur la stessa risulti collaborativa. I Giudici della Cassazione, quindi, confermavano la condanna dell’automobilista chiarendo che lo stesso ha violato la norma del Codice della Strada che ha come finalità rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e delle circostanze dell’incidente, e rigettavano il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 3488 del 28.1.2021)
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