STRADA COMUNALE DISSESTATA SOLITAMENTE PERCORSA UNICAMENTE DA IMPORTANTE AMMANCO IN CASSA: LEGITTIMI IL LICENZIAMENTO DEL CONTABILE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL’EX DATORE DI LAVORO.
Un notaio licenziava il suo contabile dopo essersi accorto che il dipendente non adempiva agli obblighi fiscali e previdenziali, pur comparendo gli stessi a libro cassa. Il contabile, infatti, apponeva un timbro della banca che custodiva presso lo studio in modo da far figurare i pagamenti che in realtà non venivano effettuati. Per effetto di tale condotta il notaio riceveva notifica di decreto penale di condanna per omesso versamento all’INPS per un importo pari a circa 90 mila euro. Il Tribunale prevedeva il diritto del notaio al risarcimento del danno e l’obbligo del lavoratore al pagamento delle differenze retributive, seppur nelle modiche cifre di 11 e 14 mila euro. La Corte d’Appello, invece, accoglieva le osservazioni del notaio e gli riconosceva un risarcimento del danno patrimoniale pari a 90 mila euro e un ristoro per il danno alla sua immagine di professionista pari a 30 mila euro. Risultava però, vano il successivo ricorso in Cassazione dell’ex dipendente. I Giudici, infatti, confermavano il risarcimento del danno al notaio. Il pregiudizio risentito dal datore di lavoro, anche tenendo conto della posizione personale e sociale del professionista leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commessa, che a quello soggettivo, relativo alla personalità del soggetto e all’incidenza che la condotta illecita, posta in essere dal dipendente, aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, in considerazione della importanza e delicatezza del ruolo ricoperto. Per tali motivi la Corte rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 2968/21)
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