VENDE SU UN BANCHETTO PRODOTTI ITTICI PER STRADA CONSERVANDOLI SENZA GHIACCIO ED ESPONENDOLI AD AGENTI ATMOSFERICI: CONDANNATO.
Un commerciante finiva sotto accusa dopo un controllo per le strade di Palermo per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. Tribunale e Corte d’Appello erano concordi sulla responsabilità del commerciante, il quale veniva punito con 300 euro di ammenda per detenzione e vendita sulla via pubblica di vari prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, in quanto posti su un banchetto occasionale privo di copertura, a temperatura ambiente e sottoposti agli agenti atmosferici e inquinanti.
L’uomo tramite il suo difensore ricorreva in Cassazione, sostenendo che in relazione alla condizione degli alimenti non vi era alcun cenno ai risultati delle analisi effettuate dall’A.S.L., mentre mancavano le prove della presenza di avventori intenzionati ad acquistare il prodotto ittico, e quindi era impossibile capire se vi era stata effettivamente la vendita o quantomeno la destinazione alla vendita. Ma ad inchiodare l’uomo alle sue responsabilità era il verbale di sequestro in cui era stato indicato il tipo di prodotto ittico venduto e sono state analiticamente segnalate le singole circostanze che avevano determinato il cattivo stato di conservazione. Secondo la Cassazione, infatti, le emergenze istruttorie costituite dalle testimonianze degli operanti e dal verbale di sequestro, chiarivano che il cattivo stato di conservazione degli alimenti emergeva in considerazione del fatto che il prodotto ittico veniva esposto su un banchetto occasionale, senza ghiaccio, a cielo aperto e a diretto contatto degli agenti atmosferici e ambientali, e in mancanza, peraltro, dell’autorizzazione alla vendita, e dunque risultava pienamente integrata una violazione dell’ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giungesse al consumo con le garanzie igieniche e di conservazione imposte per la sua natura, inoltre, il fatto che gli alimenti venissero esposti in una pubblica via, circostanza che rendeva palese che il prodotto fosse destinato alla vendita.
La Corte dichiarava quindi inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9910 del 12.3.2021)
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