AZIENDA CON RICAVI MINIMI E REDDITI RIDICOLI PER I SOCI: ACCERTAMENTO DEL FISCO LEGITTIMO
Un’azienda ortofrutticola finiva sotto accertamento del fisco, a seguito del quale venivano spiccati gli avvisi di accertamento per Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2003 traenti origine da operazioni di verifica formalizzate in un processo verbale di constatazione che portavano alla luce violazioni per ricavi non contabilizzati e per costi non di competenza, non inerenti e non documentati. I quattro soci ricorrevano dinanzi la Commissione tributaria, che accoglieva solo in parte il loro ricorso, con conseguente annullamento degli atti impositivi relativamente ai maggiori ricavi. I Giudici tributari regionali, decidevano però di rideterminare, in via equitativa, nella misura del 50% il maggior reddito di impresa di cui agli avvisi dell’Agenzia delle Entrate impugnati. La decisione emessa in secondo grado veniva confermata dalla Cassazione, nonostante le obiezioni e le osservazioni proposte dai quattro soci dell’azienda, sposando la visione tracciata dalla Commissione tributaria regionale. Si evidenziava innanzitutto la considerazione relativa all’ammontare dei ricavi dichiarati dalla società, di poco superiori ai 12000 euro per poi rilevare la esiguità di un risultato finale d’esercizio pari a circa 37000 euro e, dunque, a circa lo 0,3% del giro d’affari. Risultava quindi logico domandarsi se un risultato simile potesse ragionevolmente giustificare la gestione di un rilevante capitale di rischio, anche tenendo presente che la società era costituita da quattro soci con partecipazioni paritetiche e che a fronte della opera da essi prestata a favore della società medesima, in assenza di prova da parte della società, della corresponsione di un ragionevole compenso era risultato dagli accertamenti contestati ai singoli soci che essi avevano dichiarato redditi per importi risibili. Era dunque più che legittima la pretesa del Fisco, anche facendo riferimento alla regolarità solo apparente della contabilità e alla remunerazione (ragionevole e presumibile) del capitale investito, della compagine sociale, del lavoro impiegato e della misura della relativa retribuzione.
(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 3238 del 10.2.2021)
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