NIENTE ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX MOGLIE LA CUI CAPACITA’ LAVORATIVA E’ PROVATA DALLE NORMALI ATTIVITA’ SVOLTE QUOTIDIANAMENTE COME ANDARE IN BICI, CAMMINARE E GUIDARE.
Pronunciando la cessazione del matrimonio tra due coniugi, i giudici affidavano il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e stabilivano a carico dell’ormai ex marito la somma mensile di 500 euro quale assegno di mantenimento del figlio minore e quella di 400 euro mensili quale assegno divorzile a favore dell’ex moglie. Impugnata la decisione dinanzi la Corte d’Appello, l’ex marito vede accogliersi le sue rimostranze poiché i giudici decidevano che la donna non aveva diritto ad alcun assegno divorzile, vista la sua piena capacità lavorativa, testimoniata da ciò che era in grado di fare normalmente e dai resoconto di alcune indagini commissionate dall’ex marito. Non concorde l’ex moglie ricorreva in Cassazione, sostenendo che erano state erroneamente ritenute decisive le risultanze delle investigazioni che a suo dire erano in realtà non circostanziate, e perciò non idonee a comprovare l’esistenza di un suo rapporto di lavoro, inoltre lamentava l’omessa valutazione di certificazioni mediche depositate in atti e comprovanti una patologia che le rendeva impossibile la regolare prestazione di un’attività lavorativa. Ma tutto ciò non bastava a convincere la Cassazione, che riteneva legittima la mancata assegnazione dell’assegno divorzile data la sua piena capacità lavorativa, desunta dalle indagini investigative, dalle quali era emerso che, anche dopo le formali dimissioni dallo studio di un commercialista, aveva continuato a prestare di fatto attività lavorativa presso tale studio. Altrettanto giustamente si era escluso che la donna si trovasse in condizioni tali da precluderle la possibilità di lavorare, potendo, invece, tranquillamente camminare, guidare e persino andare in bicicletta.
La Corte dunque dichiarava inammissibile il ricorso, confermando la decisione dei giudici d’appello di non assegnare un assegno divorzile all’ex moglie.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 5077 del 25.2.2021)
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