SENTENZA DEL GIORNO – 04/03/2021

da | Mar 4, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - MARZO 2021

RISARCITO IL NIPOTE PER L’UCCISIONE DELLA NONNA ANCHE SENZA LA PROVATA  ESISTENZA DI UN LEGAME SPECIALE. 

Tribunale e Corte d’Appello concordavano sul mancato riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto dal nipote a seguito dell’uccisione della nonna in un sinistro stradale ritenendo non sufficienti l’esistenza di un rapporto costante di affetto e la frequentazione nei fine settimana, ma richiedendo anche la prova di un legame più forte, eccedente l’intensità fisiologica dei rapporti con l’ascendente. Il nipote ricorreva in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da uccisione sofferto dai parenti del defunto. La morte di un parente cagionata da un atto illecito altrui può causare un danno non patrimoniale, di cui i congiunti possono chiedere il risarcimento, a loro incombe la prova  dell’effettività e della consistenza della relazione parentale, la cui lesione è fonte di danno. Si ribadiva che a tal fine non è necessario provare la convivenza con il defunto e che tale requisito non è richiesto neppure quando ad agire è il nipote per la perdita del nonno. La Costituzione non tutela solo la famiglia nucleare (quella cioè incentrata su coniuge, genitori e figli) ma protegge anche rapporti parentali meno stretti; conseguentemente, perché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare e assicurato il risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito per la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, non è affatto necessario che questi convivessero con il defunto. Ribadito dunque che il rapporto tra nonni e nipoti non deve essere ancorato alla convivenza per essere giuridicamente rilevante e che la coabitazione con il nonno non è pertanto necessaria perché il nipote possa ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Il diritto al risarcimento per la lesione del rapporto parentale prevede infatti che venga fornita la prova di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, che dalla motivazione della sentenza di merito risultano accertati e che costituiscono il presupposto di fatto del danno risarcibile. L’esistenza invece di un legame eccedente l’ordinario rapporto di affetto, avrebbe potuto incidere  sulla liquidazione del danno, così come l’eventuale rapporto di convivenza.

La Corte quindi cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello in diversa composizione, chiamata a valutare l’esistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sulla base del principio di diritto sopra richiamato e a procedere poi alla sua quantificazione sulla base dell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5258 del 25.2.2021)

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