COLLISIONE CON UN CAPRIOLO SULLA STRADA STATALE: LA REGIONE DEVE RISARCIRE I DANNI.
Una donna adiva il Giudice di Pace di Siena domandando il risarcimento dei danni da parte dell’Amministrazione Provinciale di Siena riportati dopo una collisione con un capriolo lungo una strada statale. Il Tribunale di Siena, confermava la decisione presa in primo grado, ma non concorde l’Amministrazione adiva la Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la sua individuazione quale soggetto passivo legittimato sul piano sostanziale a rispondere dei danni riportati dall’automobilista.
La Cassazione, dunque, si concentrava sull’individuazione del soggetto, privato o pubblico, tenuto a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica. La Corte richiamava il principio per il quale i danni cagionati dalla fauna selvatica erano risarcibili dalla Pubblica Amministrazione, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fondava non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette rientravano nel patrimonio indisponibile dello Stato ed erano affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spettava in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, la Regione poteva poi rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Nel caso di specie l’Amministrazione Provinciale non era l’ente legittimato passivo nelle azioni di risarcimento del danno riconducibile ad animali selvatici, essendo tale soggetto da individuare in via esclusiva nella Regione. La Cassazione accoglieva quindi il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 3023 del 9.2.2021)
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