POSSIBILE PER GLI SPOSI NON PAGARE IL BANCHETTO NUZIALE SE INSODDISFATTI.
Una coppia di sposi decideva di svolgere il banchetto nuziale in un agriturismo in Sicilia, la qualità del pranzo offerto agli invitati e il servizio, non soddisfavano, però, pienamente gli sposi, i quali decidevano di non pagare il ristoratore. Il ristoratore agiva in giudizio depositando tramite il suo avvocato un ricorso per decreto ingiuntivo, con cui si ordinava alla coppia di provvedere al pagamento della somma di 3500 euro a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione espletato in occasione del matrimonio. Il Giudice di Pace, però, a sorpresa, revocava il decreto ingiuntivo, e la decisione veniva confermata dal Tribunale. In sintesi i giudici avevano ritenuto che i coniugi non dovessero nulla al ristoratore. Questi ricorreva in Cassazione, sostenendo che il Tribunale si fosse basato solo sul fatto che gli sposi avessero eccepito l’inesatto adempimento del ristoratore e allegato molteplici difformità delle prestazioni da lui eseguite rispetto a quelle dovute, mentre il ristoratore non aveva dato prova del suo esatto adempimento. Mentre il ricorrente sosteneva invece invece di aver fornito la prova dell’esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli sposi in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da un testimone, inoltre i giudici non avevano spiegato in alcun modo in che misura le asserite inadempienze a lui contestate avessero influito sul complesso delle obbligazioni assunte nei confronti degli sposi, tenuto conto che quanto meno su alcune di esse vi era la certezza della loro infondatezza. La Cassazione però confermava il diritto dei coniugi a non versare nulla al ristoratore. Nei contratti con prestazioni corrispettive, infatti, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, era necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si fosse resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Nel caso di specie, in base ad un accertamento in fatto, si era ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore, e ciò era sufficiente per ritenere sostanzialmente giustificato l’inadempimento degli sposi. La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3009 del 9.2.2021)
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