FIGLIO ULTRA 60ENNE: NESSUN DIRITTO AL MANTENIMENTO E AGLI ALIMENTI.
Un’anziana donna, tramite il suo amministratore di sostegno, chiedeva ed otteneva dal Tribunale il rilascio dell’immobile di sua proprietà occupato dal figlio sessantaduenne, la Corte d’Appello gli negava, inoltre, la richiesta di alimenti e di occupazione in comodato della casa di proprietà materna essendo cessato l’obbligo di mantenimento nei suoi confronti. L’uomo non aveva infatti in alcun modo dimostrato lo stato dei bisogno del suo diritto all’obbligazione alimentare, avendo inoltre anticipato 1500 € di spese per la madre. L’uomo ricorreva in Cassazione, dichiarando errata la decisione della Corte d’appello nel non aver riconosciuto la sussistenza del suo stato di bisogno e del suo diritto agli alimenti e al mantenimento, nel non aver spiegato il motivo determinante l’insussistenza del suo diritto a permanere nella casa della madre, tanto più che il comodato doveva intendersi come privo di determinazione di durata. La Cassazione rigettava però il ricorso, evidenziando come la Corte d’appello avesse correttamente motivato, ritenendola infondata, l’eccezione sollevata dal ricorrente la cui pregressa esperienza lavorativa come rappresentante era terminata circa 20 anni prima, senza che, successivamente, avesse trovato altro lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto fra le parti. La Cassazione riconosceva l’insussistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio, non risultando assolto l’onere probatorio che l’anziana donna fosse a conoscenza del suo stato di indigenza. In ogni caso l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comportava la riviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento. La Cassazione rigettava dunque il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3163 del 10.2.2021)
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