SENTENZA DEL GIORNO – 16/02/2021

da | Feb 16, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - FEBBRAIO 2021

L’EX AMANTE MINACCIA DI RIVELARE TUTTO AL MARITO DI LEI: E’ STALKING. 

Dopo l’iniziativa del Garante Privacy nei confronti di Tik Tok, il social ha comunicato che adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Lanciando, inoltre, una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. Questi gli impegni assunti da Tik Tok a partire dal 9 febbraio, rimuoverà tutti gli utenti italiani al di sotto di 13 anni, richiedendo di indicare la data di nascita per l’utilizzo dell’app ed utilizzando sistemi di intelligenza artificiale per poterli individuare. La campagna informativa verrà lanciata sia sull’app che su altri canali, rivolgendosi soprattutto ai genitori, inviando notifiche push agli utenti prima di bloccarli e pubblicando dei banner informativi riguardanti gli strumenti di sicurezza. Allo scopo di rafforzare l’azione di tutela nei confronti dei più piccoli, il Garante per la privacy avvierà sulle tv nazionali, in collaborazione con Telefono Azzurro, una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a Tik Tok.

Tribunale e Corte d’Appello concordavano sulla colpevolezza dell’uomo, ex amante della vittima, per aver tenuto nei suoi confronti un comportamento configurante il reato di stalking, nello specifico consistito in condotte persecutorie che hanno ingenerato nella donna un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Non concorde con la sentenza di condanna, l’uomo ricorreva in Cassazione, ritenendo non corretta la lettura del quadro probatorio fornita in appello. Acclarata la credibilità della donna, si era appurato che quest’ultima a seguito delle condotte tenute dall’ex amante, era entrata in una profonda crisi ed era rimasta prostrata, tanto da avere perso molti chili. Tale disagio psico-fisico era stato cagionato dalle ricorrenti minacce dell’ex amante, che le prospettava a più riprese l’intenzione di raccontare l’accaduto al marito di lei, con chiaro riferimento alla loro pregressa (e clandestina) relazione sentimentale.

Centrale la testimonianza della donna, la quale dichiarava di essere entrata in cura da un neuropsichiatra, con diagnosi di anoressia nervosa e disturbo di personalità dipendente, proprio a seguito delle condotte persecutorie subite ad opera dell’ex amante. Tale dichiarazione è stata ulteriormente confermata non solo dal medico della donna, ma anche dal marito di questa, il quale spiegava di avere assistito personalmente ad alcune condotte moleste nei confronti della moglie ad opera dell’uomo e di averla vista sconvolta.

La Corte di Cassazione non poteva dunque che confermare la condanna per stalking e dichiarare inammissibile il ricorso. 

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 3940 del 2.2.2021)

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