SENTENZA DEL GIORNO – 12/02/2021

da | Feb 12, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - FEBBRAIO 2021

LICENZIARE UNA DIPENDENTE PROSSIMA ALLE NOZZE E’ DISCRIMINAZIONE. 

Tribunale e Corte d’Appello concordavano sull’accoglimento della domanda proposta da una dipendente di una farmacia nel modenese volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso intimatole dal datore di lavoro, in ragione della sua natura discriminatoria. La Corte d’Appello di Bologna in particolare riteneva che occorresse ritenere presunta la conoscenza da parte del datore di lavoro delle nozze programmate dalla dipendente, risultando edotti della circostanza i colleghi di lavoro, nell’ambito di una ristretta dimensione occupazionale e della presenza del socio accomandatario nella farmacia. La Farmacia ricorreva in Cassazione ritenendo che i giudici avessero erroneamente valutato il carattere discriminatorio del licenziamento e applicato la tutela reale in luogo di quella obbligatoria, osservando che non avendo la dipendente riferito all’accomandatario la sua intenzione di sposarsi non era ravvisabile la rilevata discriminazione. Secondo la Cassazione, però, i giudici avevano valutato il quadro probatorio desumendo la conoscenza in capo al datore di lavoro delle nozze programmate dalla dipendente, rivalutando così i fatti. Inoltre era logico presupporre che il datore di lavoro fosse a conoscenza del fatto che la dipendente fosse prossima alle nozze, ed il ragionamento poggiava su una sola presunzione, fondata sulla circostanza delle programmate nozze che era definita dai testimoni come notoria nell’ambito di un ristretto ambiente lavorativo in cui il datore di lavoro era presente.

La Corte rigettava quindi il ricorso e condannava la Farmacia al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, sentenza n. 3181 del 9.2.2021)

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