CONDANNATO PER TRUFFA L’IDRAULICO CHE PROPONE AL CLIENTE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA ANCHE SE PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.
Il titolare di un’impresa idraulica finiva sotto processo dopo essere stato chiamato in giudizio da un suo vecchio cliente, dopo che l’uomo gli aveva proposto la sostituzione della caldaia, adducendo, durante un controllo, che essa non era più valida, mentre in realtà era ancora funzionante, e successivamente, una volta ottenuta la sottoscrizione del preventivo e incamerati 900 euro, con scuse varie non si era più reso disponibile ad effettuare il lavoro, il tecnico, alla fine, non gli aveva restituito il denaro percepito come acconto. Tribunale e Corte d’appello, ritenevano evidentemente responsabile il titolare dell’impresa idraulica, colpevole di avere messo a segno una vera e propria truffa. Tramite il suo avvocato l’idraulico ricorreva in Cassazione, contestando la visione seguita dai giudici di merito, sostenendo che non vi fossero i presupporti per ritenere il titolare dell’impresa idraulica responsabile del reato di truffa, anche perché l’unico riferimento a sostegno dell’accusa era costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, risultando quindi non dimostrata la sussistenza di condotte ingannatorie e della concomitante ricorrenza del dolo di truffa. La Cassazione si rivelava invece concorde con i giudici dell’appello, condividendo la loro posizione basata sulla constatazione che la condotta ingannatoria ai danni del cliente fosse ravvisabile nel mendacio posto in essere dall’idraulico, il quale affermava, contrariamente al vero, che la caldaia, all’epoca funzionante, non fosse più idonea, mentre il dolo si era desunto dai comportamenti del tecnico come i differimenti della sostituzione e la falsa rappresentazione di un incidente alla mano. Non poteva quindi dubitarsi della idoneità del mendacio ad integrare gli estremi dell’artificio o del raggiro, soprattutto tenendo presente lo specifico affidamento che la persona offesa riponeva nell’idraulico, essendo suo cliente da tempo. Era chiaramente configurabile il reato di truffa essendosi la persona offesa determinata alla sottoscrizione del preventivo di spesa per la sostituzione ed il montaggio di una nuova caldaia che avrebbe altrimenti rifiutato nella erronea convinzione che l’impianto non fosse non più idoneo.
La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 4039 del 2.2.2021)
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