ACQUA SAPONATA SUL MARCIAPIEDE DAVANTI AL NEGOZIO: RESPONSABILE LA TITOLARE PER LA CADUTA DELLA PASSANTE.
Davanti ad un negozio di profumeria, una donna cadeva a terra a causa di acqua saponata presente sul marciapiede. La vittima riteneva evidente la responsabilità dell’episodio della titolare del negozio, poiché l’elemento scivoloso presente sul marciapiede era dovuto all’azione compiuta dalla persona che si occupava delle pulizie all’interno della struttura. Il Tribunale respingeva però la richiesta risarcitoria avanzata dalla passante, ritenendo mancassero le prove sull’esistenza di un rapporto di subordinazione tra la persona che aveva gettato acqua saponata sul marciapiede, rendendolo scivoloso, e la profumeria. La Corte d’Appello invece accoglieva la richiesta della donna e condannava la titolare del negozio a versarle circa 42.000 euro a titolo di risarcimento del danno fisico riportato a seguito della caduta. La titolare ricorreva in Cassazione, la sua difesa sosteneva fosse necessario accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di occasionalità necessaria tra la persona che aveva gettato acqua saponata sul marciapiede e la titolare della profumeria. La tesi difensiva non era sufficiente, però, per ritenere errata la decisione presa dai Giudici d’Appello. La Cassazione quindi confermava il risarcimento in favore della vittima, non potendo essere contestati gli elementi che hanno portato a sancire la responsabilità della titolare del negozio per la caduta subita dalla donna, rivelandosi decisivo il principio per cui il preponente era tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che agivano su suo incarico o per suo conto. Assolutamente non era necessario nel caso specifico provare che tra il soggetto che aveva gettato sui marciapiede l’acqua insaponata e la titolare della profumeria vi fosse un rapporto di lavoro subordinato. La Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 1107 del 21.1.2021)
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