SENTENZA DEL GIORNO – 21/01/2021

da | Gen 21, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - GENNAIO 2021

SEPARATI IN CASA: IMPORRE RAPPORTI SESSUALI AL CONIUGE E’ VIOLENZA SESSUALE

Tribunale e Corte d’appello erano d’accordo sulla condanna dell’uomo per maltrattamenti in famiglia in danno della figlia e della moglie e per violenza sessuale. Ricorso in Cassazione tramite il suo difensore, l’uomo contestava il reato di violenza sessuale, evidenziando il consenso della donna all’atto sessuale o la non percezione del dissenso da parte sua, nonché la saltuaria consumazione di rapporti sessuali tra i due coniugi, pur in assenza di sentimenti amorosi. La Cassazione però condivideva la visione della Corte d’Appello, dalla cui ricostruzione era emerso che il rapporto sessuale in discussione era stato consapevolmente imposto dall’uomo alla moglie, che manifestava il proprio dissenso, posto che da tempo come coniugi non avevano rapporti sessuali e vivevano da separati in casa, il rapporto era stato subito dalla donna, la quale per paura di incorrere in ulteriori condotte maltrattanti. Doveva ritenersi, dunque, pienamente applicabile il principio per il quale il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

Risultando dunque impossibile ridimensionare la gravità dell’episodio, poiché per il riconoscimento della circostanza attenuante doveva potersi ritenere che la libertà sessuale della persona offesa fosse stata compressa in maniera non grave, e che il danno ad essa arrecato, anche in termini psichici, fosse stato significativamente contenuto, essendo invece emerso che si era trattato di un rapporto sessuale completo, realizzato anche con sodomizzazione, nei confronti della moglie da anni maltrattata, non poteva che parlarsi di un fatto grave. 

La Corte dunque dichiarava inammissibile il ricorso. 

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 1764 del 18.1.2021)

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