BCONSENSO INFORMATO PER IL VACCINO ANTI-COVID
Per la rapina messa a segno due uomini venivano condannati sia in primo che in secondo grado, uno dei due ricorreva in Cassazione, volendo dimostrare l’assenza della minaccia nella condotta tenuta nei confronti della vittima. La sua difesa, difatti, sosteneva che non potesse sostenersi la sussistenza della presenza della minaccia facendo riferimento solo ad un generico atteggiamento minaccioso posto in essere ai danni della persona offesa. La Corte, sottolineava, però, che la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, poteva essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che fosse idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle
Il Tribunale di Milano ha predisposto un documento contenente l’indicazione dei comportamenti che gli operatori interessati dovranno tenere al fine di dare attuazione alla disciplina introdotta al Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 per la manifestazione del consenso al trattamento sanitario con il vaccino anti-COVID. L’autorità giurisdizionale che è chiamata a convalidare l’operato dei soggetti deputati ad esprimere il consenso informato per la vaccinazione è il giudice tutelare. Il vademecum predisposto dal Tribunale riporta una casistica operativa per la vaccinazione degli ospiti delle RSA, fornendo l’indicazione pratica delle regole di comportamento che gli operatori sanitari, gli amministratori di sostegno e tutti i soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale delle persone incapaci dovranno seguire nei diversi casi che si potranno verificare. Quali sono i soggetti che possono rilasciare il consenso informato per la vaccinazione contro il Coronavirus?
– Gli ospiti stessi delle RSA (se capaci);
– gli ospiti parzialmente capaci assistiti dagli amministratori di sostegno;
– gli amministratori di sostegno in caso di amministrazione di sostegno in rappresentanza per il rilascio di consenso informato sanitario stabilita con il decreto di nomina;
– i tutori in caso di interdizione o i curatori in caso di inabilitazione;
– i fiduciari designati in caso di ospite divenuto incapace;
– i direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL o i delegati.
(Vademecum Tribunale di Milano 12.1.2021)
0 commenti