INVESTITA MENTRE ATTRAVERSA IL PIAZZALE: FONDAMENTALE APPURARE LA DISPONIBILITA’ DI STRISCE PEDONALI.
Una donna investita da un’auto mentre attraversava a piedi un piazzale, avanzava richiesta risarcitoria nei confronti del conducente e della compagnia assicurativa. Il Tribunale stabiliva un concorso di colpa della donna nella misura del 30 %, con conseguenze, ovviamente, sul quantum del risarcimento. Impugnata la decisione in Corte d’Appello, i giudici evidenziavano che a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non poteva attraversare il piazzale perché vi ostava il fermo divieto del Codice della strada. La tesi difensiva rimarcava il fatto che già in origine si era chiesto ai Giudici di accertare che nelle vicinanze non vi fossero strisce pedonali e che dunque l’attraversamento del piazzale era avvenuto senza violare le norme del Codice della strada che imponevano di attraversare sulle strisce , mentre invece i Giudici d’Appello attribuivano che dall’articolo 190 del Codice della strada, si ricava che il pedone non poteva proprio attraversare i piazzali se non c’erano le strisce. Ma il legale ribatteva che tale norma andava intesa nel senso che il divieto di attraversamento valeva solo se nelle vicinanze non vi erano strisce pedonali e non già a prescindere dal fatto che ve ne fossero. Tale visione veniva posta alla base del ricorso in Cassazione, e quest’ultima concordava con il legale della donna, poiché la posizione assunta dai Giudici di merito, secondo cui il Codice della strada impediva l’attraversamento delle piazze al di fuori dell’utilizzo di strisce pedonali, era erronea e smentita da una semplice lettura della norma, che non vietava ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condizionava il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistessero, caso nel quale il pedone doveva raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto. Era evidente, dunque, che il Codice della strada non conteneva un divieto assoluto di attraversare i piazzali che fossero privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi fossero, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili. Rinviava dunque alla Corte d’Appello per un nuovo processo, per tenere conto della linea proposta dal legale della donna e delle indicazioni fornite dalla Cassazione, indicazioni che consentivano di affermare che se non vi erano attraversamenti pedonali fruibili, allora l’attraversamento del piazzale da parte del pedone era lecito.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 278 del 12.1.2021)
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