SENTENZA DEL GIORNO – 08/01/2021

da | Gen 8, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - GENNAIO 2021

SPEDISCE UN ASSEGNO CON POSTA ORDINARIA E UN TERZO LO INCASSA: NESSUN RISARCIMENTO.

Accadeva che un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, ma trasmesso via posta, veniva sottratto. La Corte d’appello aveva, riformando la pronuncia di primo grado, condannato Poste Italiane S.p.a. a risarcire i danni. Quest’ultima ricorreva in Cassazione, la quale concorde con essa, evidenziava ciò che le Sezioni Unite hanno più volte ribadito, ovvero che il nesso di causalità, in tema di responsabilità civile veniva regolato dai principi in virtù dei quali un evento era da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione a priori, del tutto inverosimili. E dunque, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduceva nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non poteva non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso, esponendosi volontariamente ad un rischio superiore, tanto che le regole sulla regolamentazione dei servizi postali prevedevano delle cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria.

E dunque, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituiva, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. La Corte cassava la sentenza e rinviava la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 30063 del 31.12.2020)

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