IL FIGLIO MAGGIORENNE NON CERCA LAVORO: NESSUN MANTENIMENTO.
Per la rapina messa a segno due uomini venivano condannati sia in primo che in secondo grado, uno dei due ricorreva in
La madre del ragazzo nel procedimento di divorzio, si era vista togliere, in secondo grado, l’assegno di mantenimento spettante al figlio 27enne, non ancora economicamente autosufficiente, a carico del padre. La donna ricorreva dunque in Cassazione, la quale però si trovava concorde con la Corte d’Appello, la quale, infatti, ribadiva che il figlio divenuto maggiorenne aveva diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostrasse, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Nel caso di specie, invece, il figlio non si era in alcun modo attivato al fine di cercare soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni, e dunque i giudici ritenevano legittima la decisione della Corte d’Appello di non riconoscergli alcun assegno di mantenimento, e pertanto rigettavano il ricorso della madre del ragazzo.
La madre del ragazzo nel procedimento di divorzio, si era vista togliere, in secondo grado, l’assegno di mantenimento spettante al figlio 27enne, non ancora economicamente autosufficiente, a carico del padre. La donna ricorreva dunque in Cassazione, la quale però si trovava concorde con la Corte d’Appello, la quale, infatti, ribadiva che il figlio divenuto maggiorenne aveva diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostrasse, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Nel caso di specie, invece, il figlio non si era in alcun modo attivato al fine di cercare soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni, e dunque i giudici ritenevano legittima la decisione della Corte d’Appello di non riconoscergli alcun assegno di mantenimento, e pertanto rigettavano il ricorso della madre del ragazzo.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 29779 del 29.2.2020)
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